• Federazione Svizzera di Minifootball (FSM) in liquidazione

    TI
    in Liquidation
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    Handelsregister-Nr.: CH-501.6.015.185-2
    Branche: Erbringen von Sportdienstleistungen

    Alter der Firma

    7 Jahre

    Umsatz in CHF

    PremiumPremium

    Kapital in CHF

    Kein Kapital bekannt

    Mitarbeiter

    PremiumPremium

    Aktive Marken

    0
    senza recapito
    6600 Locarno
    Nachbarschaft

    Auskünfte zu Federazione Svizzera di Minifootball (FSM) in liquidazione

    *angezeigte Auskünfte sind Beispiele
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    Wirtschaftsauskunft

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    Zahlungsverhalten

    Beurteilung der Zahlungsmoral aufgrund vergangener Rechnungen.
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    Betreibungsauskunft

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    Über Federazione Svizzera di Minifootball (FSM) in liquidazione

    • Federazione Svizzera di Minifootball (FSM) in liquidazione mit Sitz in Locarno ist in Liquidation. Federazione Svizzera di Minifootball (FSM) in liquidazione ist im Bereich «Erbringen von Sportdienstleistungen» tätig.
    • Die Organisation wurde am 06.03.2018 gegründet.
    • Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 02.10.2020.
    • Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Organisation Federazione Svizzera di Minifootball (FSM) in liquidazione lautet CHE-434.332.956.
    • Es sind 2 weitere aktive Firmen an derselben Adresse eingetragen. Dazu gehören: Fédération Internationale de Minifootball Association (FIMA), Fondazione ICSS - International Children Support Suisse.

    Management (1)

    neueste Vorstandsmitglieder

    Luca Greco

    neuste Zeichnungsberechtigte

    Luca Greco

    Liquidator

    Luca Greco

    Quelle: SHAB

    Handelsregisterinformationen

    Quelle: SHAB

    Branche

    Erbringen von Sportdienstleistungen

    Firmenzweck (Originalsprache)

    Promuovere e sviluppare il Minifootball in Svizzera.

    Weitere Firmennamen

    Quelle: SHAB

    Frühere und übersetzte Firmennamen

    • Swiss Minifootball Federation (SMF in liquidation)
    • Fédération Suisse de Minifootball (FSM en liquidation)
    • Schweizerischer Minifussballverband (SMV in Liquidation)
    • Federazione Svizzera di Minifootball FSM
    • Swiss Minifootball Federation (SMF)
    • Fédération Suisse de Minifootball (FSM)
    • Schweizerischer Minifussballverband (SMV)

    Zweigniederlassungen (0)

    Besitzverhältnisse

    Es liegen uns keine Angaben zu den Besitzverhältnissen vor.

    Beteiligungen

    Es liegen uns keine Angaben zu den Beteiligungen vor.

    Neueste SHAB-Meldungen: Federazione Svizzera di Minifootball (FSM) in liquidazione

    Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen

    SHAB 02.10.2020
    Kategorien: Änderung des Firmennamens, Änderung der Firmenadresse, Änderung im Management, Liquidation

    Publikationsnummer: HR02-1004991522, Handelsregister-Amt Tessin

    Federazione Svizzera di Minifootball (FSM), in Locarno, CHE-434.332.956, associazione (Nr. FUSC 188 del 30.09.2019, Pubbl. 1004726753).

    Nuovo nome:
    Federazione Svizzera di Minifootball (FSM) in liquidazione.

    Nuove traduzioni del nome:
    (Schweizerischer Minifussballverband (SMV) in Liquidation) (Fédération Suisse de Minifootball (FSM) en liquidation) (Swiss Minifootball Federation (SMF) in liquidation).

    Nuovo recapito:
    L'associazione è priva di domicilio legale.

    Altri indirizzi:
    [radiati: c/o Luca Greco, casella postale 610, 6600 Locarno]. L'associazione è dichiarata sciolta d'ufficio secondo l'art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.

    Nuove persone iscritte o modifiche:
    Greco, Luca, da Locarno, in Lövö (HU), presidente, liquidatore, con firma individuale [finora: in Locarno, presidente, con firma individuale].

    SHAB 200710/2020 - 10.07.2020
    Kategorien: Andere gesetzliche Publikationen

    Publikationsnummer: BH07-0000001676, Handelsregister-Amt Tessin

    Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Decisione Data di pubblicazione: SHAB - 10.07.2020 Numero di pubblicazione: Cantone: TI Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Disposizione secondo l'art. 153 ORC, Federazione Svizzera di Minifootball (FSM) Federazione Svizzera di Minifootball (FSM) CHE-434.332.956 c/o: Luca Greco Via Varesi 27a

  • Locarno Situazione iniziale: Decisione secondo l'art. 153 ORC Disposizione: L'Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino, nell?ambito della procedura d?iscrizione d?ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell?Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di: Federazione Svizzera di Minifootball (FSM), Locarno (CHE434.332.956), ritenuto che I. secondo l?art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all?ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l?ufficio del registro di commercio intima all?organo superiore di direzione o di amministrazione dell?ente giuridico di notificare per l?iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all?art. 153a cpv. 2 lett. a ORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel regi-stro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 ORC). Secondo l?art. 153b cpv. 1 ORC se l?ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l?ufficio del registro di commercio emana una decisone circa lo scioglimento dell?associazione, la designazione dei membri dell?organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l?ulteriore contenuto dell?iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l?ammenda conformemente all?articolo 943 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge ob-blighi gli interessati a una notificazione per l?iscrizione, l?ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un?ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L?importo dell?ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l?entità della violazione dell?obbligo (cfr. Tagmann, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Secondo gli artt. 12 e 18 dell?Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (OTRC), per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00; II. lo scrivente ufficio è stato informato che l?ente giuridico in oggetto non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata del 25.02.2020, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato l?associazione in oggetto a notificare un domicilio legale valido. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con la dicitura ?il destinatario è irreperibile all?indirizzo indicato?. Il termine di 30 giorni per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso. Mediante pubblicazione nel FUSC del 05.05.2020, è stato nuovamente intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Anche questo termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. Di conseguenza l?associazione in questione è da considerare priva di un valido domicilio legale nel comune di sede; III. visti la forma giuridica e l?importanza economica dell?ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all?art. 12 OTRC è fissata a CHF 100.00. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un?ammenda pari a CHF 200; sulla base dell?art. 153b ORC, decide:
    1. L?associazione Federazione Svizzera di Minifootball (FSM) in Locarno, è dichiarata sciolta d?ufficio. Quale liquidatore è nominato Luca Greco.
    2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue: Nuova nome: Federazione Svizzera di Minifootball (FSM) in liquidazione. Nuove persone iscritte o modifiche: Luca Greco, da Locarno, in Locarno, membro e liquidatore. Recapito: L?associazione è priva di domicilio legale. Osservazioni: L?associazione è dichiarata sciolta d?ufficio secondo l?art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.
    3. La tassa per l?iscrizione dello scioglimento ammonta a CHF 100.00 (art. 18 combinato con l?art. 5 lett. d cifra 6 OTRC). La tassa per la modifica della funzione ammonta a CHF 20.00 (art. 18 combinato con l?art. 5 lett. a cifra 2 OTRC). La tassa per la cancellazione del domicilio legale ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l?art. 5 lett. a cifra 1 OTRC). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 12 OTRC). Le spese amministrative ammontano a CHF 50.00 per la stesura della lettera di diffida, CHF 12.00 per le spese postali e CHF 30.00 per la pubblicazione nel FUSC.
    4. È inflitta un?ammenda di CHF 200.00 a carico di Luca Greco.
    5. Le tasse di iscrizione e di diffida, nonché le spese amministrative pari ad un totale di CHF 352.00 sono poste solidalmente a carico dell?associazione e di Luca Greco. A carico di Luca Greco è posta personalmente l?ammenda di CHF 200.00.
    6. Ritenuto come il signor Luca Greco non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC (art. 153b cpv. 2 lett. b ORC).
    7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d?appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari. Organo decisionale: Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino Via Tognola 7 6710 Biasca Indicazioni giuridiche: In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova. Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 10.09.2020

    Punto di contatto: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio Via A. Tognola 7
  • Biasca

  • SHAB 190930/2019 - 30.09.2019
    Kategorien: Änderung der Firmenadresse, Änderung im Management

    Publikationsnummer: HR02-1004726753, Handelsregister-Amt Tessin, (501)

    Federazione Svizzera di Minifootball (FSM), in Bellinzona, CHE-434.332.956, associazione (Nr. FUSC 117 del 20.06.2019, Pubbl. 1004656126).

    Statuti modificati:
    16.06.2019.

    Nuova sede:
    Locarno.

    Nuovo recapito:
    c/o Luca Greco, Via Varesi 27a, 6600 Locarno.

    Altri indirizzi:
    c/o Luca Greco, casella postale 610, 6600 Locarno.

    Persone dimissionarie e firme cancellate:
    Walzer, Ernesto, da Muzzano, in Locarno, membro, con firma collettiva a due.

    Nuove persone iscritte o modifiche:
    Greco, Luca, da Locarno, in Locarno, presidente, con firma individuale [finora: in Lövö (HU)].

    Trefferliste

    Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.

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