• Lorenzo Calvi

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    Register number: CH-501.1.022.344-7
    Sector: Operation of medical and dental practices

    Age of the company

    1 Year

    Turnover in CHF

    PremiumPremium

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    About Lorenzo Calvi

    • Lorenzo Calvi with its legal headquarters in Chiasso is active. Lorenzo Calvi operates in the sector «Operation of medical and dental practices».
    • Lorenzo Calvi has one person entered in its management.
    • The commercial register entry of the company was last modified on 12.02.2024. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
    • The company is registered in the commercial register TI under the UID CHE-226.675.979.
    • BENISANA GmbH, GFC TRANSPORT ED ALTRO Sagl have the same address as Lorenzo Calvi.

    Management (1)

    Executive board

    Lorenzo Calvi

    newest authorized signatories

    Lorenzo Calvi

    Source: SOGC

    Commercial register information

    Source: SOGC

    Sector

    Operation of medical and dental practices

    Purpose (Original language)

    Esercizio della professione medica.

    Other company names

    Source: SOGC

    Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.

    Ownership structure

    Holdings

    No information on holdings is known to us.

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    SOGC 240212/2024 - 12.02.2024
    Categories: Other legal publications

    Publication number: BH07-0000004293, Commercial Registry Office Ticino

    "Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Decisione Data di pubblicazione: SHAB 12.02.2024 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Disposizione secondo l'art. 934a CO, Lorenzo Calvi Organizzazioni interessate: Lorenzo Calvi CHE-226.675.979 Corso San Gottardo 6a

  • Chiasso Situazione iniziale: Mancanza di un valido domicilio legale Disposizione: nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 934a del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di: Lorenzo Calvi, Chiasso (CHE-226.675.979), ritenuto che I. secondo l'art. 934a cpv. 1 CO se un'impresa individuale non dispone più di un valido domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio la cancella d'ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sia rimasta infruttuosa. Secondo l'art. 152 cpv. 1 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l'ufficio del registro di commercio ingiunge all'ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l'iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all'ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L'art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l'iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l'ammenda di cui all'articolo 940 CO (lett. d). L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n.
  • ad art. 152). Chi occasiona una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell'allegato all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L'art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell'emolumento e sono calcolati separatamente. II. l'ente giuridico in oggetto è risultato privo di un valido domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Con lettera raccomandata del 15.05.2023, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio e a quello del titolare, lo scrivente ufficio ha diffidato l'impresa individuale in oggetto a notificare un domicilio legale valido entro il termine di 30 giorni. La busta dell'invio raccomandato è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con l'indicazione ""il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato"". Mediante pubblicazione nel FUSC del 22.06.2023, è stato quindi nuovamente intimato alla persona obbligata alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro il termine di 30 giorni. Detto termine è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una notificazione con il nuovo domicilio legale. La diffida con l'assegnazione di un ulteriore termine di 30 giorni è stata pubblicata nel FUSC in data 17.10.2023, come previsto dall'art. 934a cpv. 1 CO. Anche questo termine è scaduto infruttuoso. Di conseguenza l'impresa individuale in questione deve essere cancellata d'ufficio dal registro di commercio, in quanto priva di un valido domicilio legale nel comune di sede; III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è stabilito un emolumento pari a CHF 200. Ritenuto come la persona tenuta alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 400; sulla base dell'art. 153 cpv. 1 ORC decide:
    1. L'impresa individuale Lorenzo Calvi, Chiasso, è cancellata d'ufficio dal registro di commercio.
    2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue: L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 934a cpv. 1 CO, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.
    3. L'emolumento per l'iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200. Gli esborsi ammontano a CHF 6 per gli invii postali e a CHF 30 per le pubblicazioni nel FUSC.
    4. È inflitta un'ammenda di CHF 400 a carico di Calvi Lorenzo.
    5. Gli emolumenti relativi all'iscrizione e alla diffida, gli esborsi e l'ammenda, per un totale di CHF 666, sono posti personalmente a carico di Calvi Lorenzo.
    6. Ritenuto come il titolare non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.
    7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari. Organo decisionale: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 13.03.2024

    Punto di contatto: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7
  • Biasca "

  • SOGC 231017/2023 - 17.10.2023
    Categories: Other legal publications

    Publication number: BH00-0000012097, Commercial Registry Office Ticino

    Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Diffida in base dell'ORC Data di pubblicazione: SHAB 17.10.2023 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Diffida secondo altri articoli, Lorenzo Calvi Organizzazioni interessate: Lorenzo Calvi CHE-226.675.979 Corso San Gottardo 6a

  • Chiasso Indicazioni giuridiche complementari: L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 934a CO, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dal registro di commercio. L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l'ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO). Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 16.11.2023
    Punto di contatto: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7,
  • Biasca

  • SOGC 230622/2023 - 22.06.2023
    Categories: Other legal publications

    Publication number: BH00-0000011333, Commercial Registry Office Ticino

    Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Diffida in base dell'ORC Data di pubblicazione: SHAB 22.06.2023 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Diffida secondo altri articoli, Lorenzo Calvi Organizzazioni interessate: Lorenzo Calvi CHE-226.675.979 Corso San Gottardo 6a

  • Chiasso Indicazioni giuridiche complementari: L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa (art.
  • CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l'ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO). Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 23.08.2023
    Punto di contatto: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7
  • Biasca

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