• Sindacato Ticinese Medi e Piccoli Commercianti e Artigiani in liquidazione

    TI
    in Liquidation
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    Handelsregister-Nr.: CH-514.6.010.351-5
    Branche: Verbände und Vereinigungen

    Alter der Firma

    62 Jahre

    Umsatz in CHF

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    Kapital in CHF

    Kein Kapital bekannt

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    Über Sindacato Ticinese Medi e Piccoli Commercianti e Artigiani in liquidazione

    Handelsregisterinformationen

    Quelle: SHAB

    Branche

    Verbände und Vereinigungen

    Firmenzweck (Originalsprache)

    La difesa del commercio tradizionale e la lotta contro i grandi magazzini di dettaglio.

    Weitere Firmennamen

    Quelle: SHAB

    Frühere und übersetzte Firmennamen

    • Sindacato Ticinese Medi e Piccoli Commercianti e Artigiani

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    Neueste SHAB-Meldungen: Sindacato Ticinese Medi e Piccoli Commercianti e Artigiani in liquidazione

    Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen

    SHAB 181105/2018 - 05.11.2018
    Kategorien: Liquidation, Änderung des Firmennamens, Änderung der Firmenadresse

    Publikationsnummer: HR02-1004490961, Handelsregister-Amt Tessin, (501)

    Sindacato Ticinese Medi e Piccoli Commercianti e Artigiani, in Lugano, CHE-110.372.308, associazione (Nr. FUSC 8 del 11.01.1962).

    Nuovo nome:
    Sindacato Ticinese Medi e Piccoli Commercianti e Artigiani in liquidazione.

    Nuovo recapito:
    L'associazione è priva di domicilio legale. L'associazione è dichiarata sciolta d'ufficio in applicazione dell'art. 153b ORC.

    Nuove persone iscritte o modifiche:
    Giorgetti, Alessandro, da Montagnola, in Lugano, presidente del consiglio e liquidatore, con firma collettiva a due [finora: presidente del consiglio, con firma collettiva a due];
    Rezzonico, Dott. Nino, da Lugano, in Lugano, segretario e liquidatore, con firma collettiva a due [finora: segretario, con firma collettiva a due].

    SHAB 180928/2018 - 28.09.2018
    Kategorien: Andere gesetzliche Publikationen

    Publikationsnummer: BH07-0000000071, Handelsregister-Amt Tessin

    Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Decisione Data di pubblicazione: SHAB - 28.09.2018 Numero di pubblicazione: Cantone: TI Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Disposizione secondo l'art. 153 ORC, Sindacato Ticinese Medi e Piccoli Commercianti e Artigiani Sindacato Ticinese Medi e Piccoli Commercianti e Artigiani Via Pessina 6

  • Lugano Situazione iniziale: Decisione secondo l'art. 153 ORC Disposizione: L'Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino, nell?ambito della procedura d?iscrizione d?ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell?Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di: Sindacato Ticinese Medi e Piccoli Commercianti e Artigiani, Lugano, ritenuto che ? secondo l?art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all?ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l?ufficio del registro di commercio intima all?organo superiore di direzione o di amministrazione dell?ente giuridico di notificare per l?iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto; ? conformemente al cpv. 2 del succitato articolo la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio; ? con lettera raccomandata del 27 ottobre 2014 intimata al domicilio legale dell?ente giuridico, lo scrivente ufficio ha diffidato la Sindacato Ticinese Medi e Piccoli Commercianti e Artigiani, Lugano, a notificare un domicilio legale valido. Il termine di 30 giorni per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso; ? ai sensi dell?art. 153a cpv. 3 ORC, se nessuna notificazione o conferma è presentata entro il termine fissato, l?ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Con pubblicazione del 25 novembre
  • è stato intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni, menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo. Anche questo termine è decorso senza che fosse presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale; ? secondo l?art. 153b cpv. 1 ORC se l?ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l?ufficio del registro di commercio emana una decisone circa: lo scioglimento dell?ente giuridico ed eventualmente l?ulteriore contenuto dell?iscrizione nel registro di commercio; la designazione dei membri dell?organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori; gli emolumenti e, se del caso, l?ammenda conformemente all?articolo 943 del Codice delle obbligazioni (CO); ? per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio); ? se ha luogo l?iscrizione d?ufficio, ai sensi dei combinati artt.
  • e 18 dell?Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, oltre alla tassa di diffida di cui sopra e alle tasse per l?iscrizione, è riscossa un?ulteriore tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00; ? qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l?iscrizione, l?ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un?ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L?importo dell?ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l?entità della violazione dell?obbligo. Ritenuto come le persone obbligate alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si siano in alcun modo manifestate e abbiano quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei loro obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un?ammenda pari a CHF 150.00; sulla base dell?art. 153b ORC decide:
    1. L?associazione Sindacato Ticinese Medi e Piccoli Commercianti e Artigiani in Lugano, è dichiarata sciolta d?ufficio.
    2. Quali liquidatori sono nominati Giorgetti Alessandro e Rezzonico Dott. Nino
    3. L?iscrizione nel registro di commercio avrà il seguente tenore: Nuova nome: Sindacato Ticinese Medi e Piccoli Commercianti e Artigiani in liquidazione. Nuove persone iscritte o modifiche: Giorgetti Alessandro, da Montagnola, in Lugano., Presidente del consiglio e liquidatore; Rezzonico Dott. Nino, da Lugano, in Lugano segretario e liquidatore. Recapito: L?associazione è priva di domicilio legale. Osservazioni: L?associazione è dichiarata sciolta d?ufficio in applicazione dell?art. 153b ORC.
    4. Le spese per l?iscrizione ammontano a CHF 160.00 (artt. 18 e da 1 a 8 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).
    5. Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa base di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio) oltre ad una tassa di CHF 200.00 per l?iscrizione della presente decisione (art. 12 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).
    6. È inflitta un?ammenda di CHF 150.00 a carico di Giorgetti Alessandro e Rezzonico Dott. Nino.
    7. Le tasse di iscrizione e di diffida e l?ammenda pari ad un totale di CHF 610.00 sono poste personalmente/solidalmente a carico di Giorgetti Alessandro e Rezzonico Dott. Nino.
    8. Ritenuto come i signori Giorgetti Alessandro e Rezzonico Dott. Nino non abbiano un recapito valido, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC, a norma dell'art. 153b cpv. 2 lett. b ORC.
    9. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d?appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari. Organo decisionale: Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino Via Tognola 7 6710 Biasca In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione

    impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova. Termine: 30 giorni
    Scadenza del termine: 29.10.2018

  • Trefferliste

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