• RGA PAVIMENTI DI ROMANI ALEX

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    N° registro commercio: CH-501.1.021.166-1
    Ramo economico: Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)

    Registrata dal

    5 anni

    Fatturato in CHF

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    Responsabilità

    Proprietario

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    Marchi attivi

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    Via Luigi Pasteur 2
    6830 Chiasso
    Quartiere

    Informazioni su RGA PAVIMENTI DI ROMANI ALEX

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    Dati di solvibilità

    Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda.
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    Informazioni economiche

    Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda.
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    Tempestività di pagamento

    Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate.
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    Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati.
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    Su RGA PAVIMENTI DI ROMANI ALEX

    • RGA PAVIMENTI DI ROMANI ALEX ha sede a Chiasso ed è attiva. Essa è una Ditta individuale ed èattiva nel settore «Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)».
    • Il dirigenza è composto da una persona. L’azienda è iscritta nel registro di commercio il 16.12.2020.
    • L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 30.09.2025, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
    • L’azienda RGA PAVIMENTI DI ROMANI ALEX è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-207.368.413.

    Informazioni sul registro di commercio

    Fonte: FUSC

    Ramo economico

    Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)

    Scopo

    Posa pavimenti di ogni tipologia e tutti i lavori annessi allo scopo della costruzione. La ditta può operare sia in Svizzera che all'estero.

    Altri nomi dell'azienda

    Fonte: FUSC

    Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.

    Succursale (0)

    Assetto proprietario

    Partecipazioni

    Non siamo al corrente di nessuna partecipazione.

    Ultimi comunicati FUSC: RGA PAVIMENTI DI ROMANI ALEX

    FUSC 250930/2025 - 30.09.2025
    Categorie: Altre pubblicazioni giuridiche

    Numero di pubblicazione: BH07-0000005515, Ufficio del registro di commercio Ticino

    "Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Decisione Data di pubblicazione: SHAB 30.09.2025 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Disposizione secondo l'art. 934a CO, RGA PAVIMENTI DI ROMANI ALEX Organizzazioni interessate: RGA PAVIMENTI DI ROMANI ALEX CHE-207.368.413 Via L. Pasteur 2

  • Chiasso Situazione iniziale: Mancanza di un valido domicilio legale Disposizione: nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 934a del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di: RGA PAVIMENTI DI ROMANI ALEX, Chiasso (CHE-207.368.413) ritenuto che l. Secondo l'art. 934a cpv. 1 CO, se un'impresa individuale non dispone più di un valido domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio la cancella d'ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sia rimasta infruttuosa. Secondo l'art. 152 cpv. 1 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC), nei casi di cui agli artt. 934 cpv. 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l'ufficio del registro di commercio ingiunge all'ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l'iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all'ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L'art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa t'iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, rammenda di cui all'articolo 940 CO (lett. d). Da una segnalazione dell'Ufficio esecuzione, sede di Mendrisio, è risultato che l'impresa individuale sopra indicata non disponeva più di un valido domicilio legale. Il 14 marzo
  • l'ufficio del registro di commercio ha quindi inviato una diffida all'ente giuridico, assegnando un termine di 30 giorni entro il quale procedere alla notifica del nuovo domicilio o comunicare la validità del domicilio iscritto. La diffida, inviata per posta raccomandata, è ritornata con l'indicazione ""/""/ destinatario è irreperibile"". Lo scrivente Ufficio ha quindi proceduto a notificare la diffida mediante pubblicazione, così come previsto dall'art. 152a cpv. 3 ORC, in data 17 maggio 2024. Il termine assegnato è scaduto infruttuoso, senza alcuna comunicazione o notifica da parte dell'ente giuridico. Di conseguenza, conformemente all'art. 934a cpv. 1 CO abbiamo pubblicato la diffida nel FUSC. Anche questa diffida è rimasta infruttuosa e, conformemente all'art. 934a cpv. 1 CO, l'impresa individuale deve quindi essere cancellata d'ufficio dal registro di commercio, in quanto priva di un valido domicilio legale. Chi occasiona una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell'allegato all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L'art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell'emolumento e sono calcolati separatamente. L'ufficio del registro di commercio può inoltre punire con un'ammenda fino a CHF 5'0000.000 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stampflis Handkommentar ORC, Berna
  • n.47adart. 152). Per questi motivi, l'Ufficio del registro di commercio decide:
    1. L'impresa individuale RGA PAVIMENTI DI ROMANI ALEX, Chiasso, è cancellata d'ufficio dal registro di commercio.
    2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue: L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 934a cpv. 1 CO, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.
    3. L'emolumento per l'iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano a CHF 6.00 per gli invii postali e a CHF 45.00 per le tre pubblicazioni nel FUSC.
    4. E inflitta un'ammenda di CHF 250.00 a carico di Alex Romani.
    5. Gli emolumenti relativi all'iscrizione e alla diffida, gli esborsi e rammenda, per un totale di CHF 281.00 sono posti a carico di Alex Romani.
    6. Ritenuto come il titolare non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.
    7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari. Organo decisionale: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 30.10.2025

    Punto di contatto: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7
  • Biasca "

  • FUSC 240808/2024 - 08.08.2024
    Categorie: Altre pubblicazioni giuridiche

    Numero di pubblicazione: BH00-0000014606, Ufficio del registro di commercio Ticino

    Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Diffida in base dell'ORC Data di pubblicazione: SHAB 08.08.2024 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Diffida secondo altri articoli, RGA PAVIMENTI DI ROMANI ALEX Organizzazioni interessate: RGA PAVIMENTI DI ROMANI ALEX CHE-207.368.413 Via L. Pasteur 2

  • Chiasso Indicazioni giuridiche complementari: L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 934a CO, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dal registro di commercio. L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l'ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO). Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 16.09.2024
    Punto di contatto: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7,
  • Biasca

  • FUSC 240517/2024 - 17.05.2024
    Categorie: Altre pubblicazioni giuridiche

    Numero di pubblicazione: BH00-0000014050, Ufficio del registro di commercio Ticino

    Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Diffida in base dell'ORC Data di pubblicazione: SHAB 17.05.2024 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Diffida secondo altri articoli, RGA PAVIMENTI DI ROMANI ALEX Organizzazioni interessate: RGA PAVIMENTI DI ROMANI ALEX CHE-207.368.413 Via L. Pasteur 2

  • Chiasso Indicazioni giuridiche complementari: L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa (art.
  • CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l'ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO). Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 17.06.2024
    Punto di contatto: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7
  • Biasca

  • Lista dei risultati

    Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.

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