• Montevenda Engineering International Association in liquidation

    TI
    cancellata
    N° registro commercio: CH-514.6.028.110-9
    Ramo economico: Uffici di architettura e ingegneria

    Età dell'azienda

    -

    Fatturato in CHF

    -

    Capitale in CHF

    -

    Collaboratori

    -

    Marchi attivi

    -
    senza domicilio
    6900 Lugano
    Quartiere

    Informazioni su Montevenda Engineering International Association in liquidation

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    Dati di solvibilità

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    Informazioni economiche

    Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda.
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    Tempestività di pagamento

    Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate.
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    Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati.
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    Dossier aziendale come PDF

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    Informazioni sul registro di commercio

    Fonte: FUSC

    Ramo economico

    Uffici di architettura e ingegneria

    Scopo

    Creare una rete internazionale di specialisti ed aziende che, operando nei settori dell'ingegneria, della progettazione, della chimica e delle arti e scienze applicate in genere, rivolgendosi particolarmente al settore dell'innovazione tecnologica, abbia quali principi base irrinunziabili la centralità dell'Uomo rispetto alla scienza e alla tecnologia, che il progresso dell'Umanità deve essere in primis progresso morale ed intellettuale, e che la tecnologia deve produrre, prima di ogni altra cosa, migliori condizioni sociali e di qualità della vita per tutti i popoli del mondo, attraverso la promozione dello sviluppo delle tecnologie e delle scienze ed arti applicate in genere. Responsabilità/versamenti suppletivi: è esclusa la responsabilità personale dei soci. Mezzi: quote sociali annue decise dal consiglio direttivo; contributi; lasciti; donazioni provenienti da enti, società pubbliche e private, nonché da persone fisiche.

    Altri nomi dell'azienda

    Fonte: FUSC

    Nomi dell'azienda precedenti e tradotti

    • Montevenda Engineering International Association

    Succursale (0)

    Assetto proprietario

    Non siamo al corrente di nessun assetto proprietario.

    Partecipazioni

    Non siamo al corrente di nessuna partecipazione.

    Ultimi comunicati FUSC: Montevenda Engineering International Association in liquidation

    FUSC 211231/2021 - 31.12.2021
    Categorie: Cancellazione

    Numero di pubblicazione: HR03-1005371924, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)

    Montevenda Engineering International Association in liquidation, in Lugano, CHE-110.634.885, associazione (Nr. FUSC 221 del 12.11.2021, Pubbl. 1005333105). L'associazione è cancellata d'ufficio conformemente all'art. 934 CO, avendo le autorità fiscali federali e cantonali dato il loro consenso.

    FUSC 211112/2021 - 12.11.2021
    Categorie: Altri cambiamenti

    Numero di pubblicazione: HR02-1005333105, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)

    Montevenda Engineering International Association in liquidation, in Lugano, CHE-110.634.885, associazione (Nr. FUSC 217 del 08.11.2019, Pubbl. 1004755755). L'associazione deve essere cancellata d'ufficio conformemente all'art. 934 CO, in quanto priva di attività commerciale e di attivi. La cancellazione non può tuttavia essere effettuata mancando il consenso delle autorità fiscali federali e cantonali.

    FUSC 210921/2021 - 21.09.2021
    Categorie: Altre pubblicazioni giuridiche

    Numero di pubblicazione: BH07-0000002520, Ufficio del registro di commercio Ticino

    Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Decisione Data di pubblicazione: SHAB 21.09.2021 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Disposizione secondo gli articoli 934 CO e 153 ORC, Montevenda Engineering International Association in Liquidation Montevenda Engineering International Association in Liquidation CHE-110.634.885 ohne Domizil-sans domicile-senza indirizzo

  • Lugano Situazione iniziale: Ente giuridico senza attività commerciale e senza attivi Disposizione: nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 934 del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di: Montevenda Engineering International Association in liquidation, Lugano (CHE110.634.885), ritenuto che I. secondo l'art. 934 cpv. 1 CO Se un ente giuridico non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l'ufficio del registro di commercio lo cancella d'ufficio dal registro di commercio. A tal fine l'ufficio del registro di commercio intima all'ente giuridico di comunicargli un eventuale interesse al mantenimento dell'iscrizione. Se questa diffida rimane infruttuosa, mediante tre pubblicazioni successive nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) intima agli altri interessati di comunicargli un tale interesse. Se anche questa diffida rimane infruttuosa, cancella l'ente giuridico (art. 934 cpv. 2 CO). Se altri interessati fanno valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio trasmette il caso al giudice per decisione (art. 934 cpv. 3 CO). Secondo l'art. 152 cpv. 1 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv. 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l'ufficio del registro di commercio ingiunge all'ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l'iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all'ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L'art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l'iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l'ammenda di cui all'articolo 940 CO (lett. d). Secondo la cifra 4 dell'allegato all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L'art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell'emolumento e sono calcolati separatamente. II. da una segnalazione è emerso che l'ente giuridico in oggetto risultava privo di attività commerciale e di attivi. Ritenuto come l'associazione fosse priva di un domicilio legale, la diffida con l'assegnazione di un termine di 30 giorni per comunicare un eventuale interesse al mantenimento dell'iscrizione è stata pubblicata nel FUSC in data 04.03.2021. Detto termine è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata alcuna comunicazione circa l'interesse a mantenere l'iscrizione. Mediante pubblicazioni nel FUSC del 28.07.2021, 29.07.2021 e 30.07.2021 è stato intimato ai terzi interessati di comunicare un eventuale interesse al mantenimento dell'iscrizione entro il termine di 30 giorni. Entro questo termine non è pervenuta alcuna comunicazione allo scrivente Ufficio. Di conseguenza l'ente giuridico in questione deve essere cancellato d'ufficio dal registro di commercio; III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 200.00. sulla base dell'art. 153 cpv. 1 ORC decide:
    1. L'ente giuridico Montevenda Engineering International Association in liquidation, Lugano, è cancellato d'ufficio dal registro di commercio.
    2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue: L'ente giuridico deve essere cancellato d'ufficio conformemente all'art. 934 CO, in quanto privo di attività commerciale e di attivi. La cancellazione non può tuttavia essere effettuata, mancando il consenso delle autorità fiscali federali e cantonali.
    3. L'emolumento per l'iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 80.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano a CHF 75.00 per le pubblicazioni nel FUSC.
    4. Gli emolumenti relativi all'iscrizione e alla diffida, nonché gli esborsi, per un totale di CHF 355.00, sono posti solidalmente a carico dell'ente giuridico e di Gualtiero Valeri e Stefano Pelladoni.
    5. Ritenuto come l'associazione sia priva di un domicilio legale e tutti i suoi membri della direzione siano domiciliati all'estero, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.
    6. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari. Organo decisionale: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca Indicazioni giuridiche: Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 21.10.2021

    Punto di contatto: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7
  • Biasca

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