• Ceppi Gianpiero

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    N° registro commercio: CH-501.1.021.771-4
    Ramo economico: Servizi fiduciari

    Età dell'azienda

    3 anni

    Fatturato in CHF

    PremiumPremium

    Responsabilità

    Proprietario

    Collaboratori

    PremiumPremium

    Marchi attivi

    0
    Via P. F. Mola 6a
    6877 Coldrerio
    Quartiere

    Informazioni su Ceppi Gianpiero

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    Dati di solvibilità

    Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda.
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    Informazioni economiche

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    Su Ceppi Gianpiero

    • Ceppi Gianpiero ha sede a Coldrerio ed è attiva. Essa è una Ditta individuale ed èattiva nel settore «Servizi fiduciari».
    • Ceppi Gianpiero è stata costituita nel 01.12.2021.
    • L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 27.06.2025. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
    • L’IDI segnalata è CHE-161.220.821.

    Informazioni sul registro di commercio

    Fonte: FUSC

    Ramo economico

    Servizi fiduciari

    Scopo

    Ufficio di revisione.

    Altri nomi dell'azienda

    Fonte: FUSC

    Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.

    Succursale (0)

    Assetto proprietario

    Partecipazioni

    Non siamo al corrente di nessuna partecipazione.

    Ultimi comunicati FUSC: Ceppi Gianpiero

    FUSC 250627/2025 - 27.06.2025
    Categorie: Altre pubblicazioni giuridiche

    Numero di pubblicazione: BH07-0000005337, Ufficio del registro di commercio Ticino

    Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Decisione Data di pubblicazione: SHAB 27.06.2025 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Disposizione secondo gli articoli 938 CO e 153 ORC, Ceppi Gianpiero Organizzazioni interessate: Ceppi Gianpiero CHE-161.220.821 Via P. F. Mola 6a

  • Coldrerio Situazione iniziale: Iscrizione nel registro di commercio non aggiornata Disposizione: nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 938 del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di: Ceppi Gianpiero, Coldrerio (CHE-161.220.821), ritenuto che - secondo l'art. 938 cpv. 1 CO l'ufficio del registro di commercio ingiunge agli interessati di adempiere l'obbligo d'iscrizione e impartisce loro un termine a tale scopo. Se gli interessati non ottemperano all'ingiunzione entro il termine impartito, procede d'ufficio alle iscrizioni prescritte (art. 938 cpv. 2 CO). Secondo l'art. 152 cpv. 1 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l'ufficio del registro di commercio ingiunge all'ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l'iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all'ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L'art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l'iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l'ammenda di cui all'articolo 940 CO (lett. d). L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. Tagmann, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Chi occasiona una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell'allegato all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L'art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell'emolumento e sono calcolati separatamente. - considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 200.00; sulla base dell'art. 153 cpv. 1 ORC, decide:
    1. L'impresa individuale Ceppi Gianpiero, Coldrerio, è cancellata d'ufficio dal registro di commercio.
    2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:
    3. L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 938 cpv. 2 CO. 4.
    4. L'emolumento per l'iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano a CHF 30.00 per la pubblicazione nel FUSC. 6.
    5. Gli emolumenti per l'iscrizione e la diffida, nonché gli esborsi, pari ad un totale di CHF 260.00, sono posti a carico della comunione ereditaria fu Gianpiero Ceppi.
    6. Ritenuto come gli eredi non siano noti, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.
    7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari. Organo decisionale: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 28.07.2025

    Punto di contatto: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7
  • Biasca

  • FUSC 250110/2025 - 10.01.2025
    Categorie: Altre pubblicazioni giuridiche

    Numero di pubblicazione: BH05-0000008655, Ufficio del registro di commercio Ticino

    Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Diffida in base al vecchio ORC Data di pubblicazione: SHAB 10.01.2025 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Diffida in base all'art. 938 cpv. 1 CO combinato con l'art. 152a cpv. 3 ORC, Ceppi Gianpiero Organizzazioni interessate: Ceppi Gianpiero CHE-161.220.821 Via P. F. Mola 6a

  • Coldrerio Indicazioni giuridiche complementari: L'ente giuridico indicato presenta dei fatti iscritti nel registro di commercio che non corrispondono o non corrispondono più alle circostanze di fatto. Secondo l'art. 933 cpv. 1 CO ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta. Conformemente all'art. 938 cpv. 1 CO, l'ente giuridico è diffidato a notificare la pertinente iscrizione nel registro di commercio o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'iscrizione verrà eseguita d'ufficio (art. 938 cpv. 2 CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di iscrizione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l'ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO). Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 10.02.2025
    Punto di contatto: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7
  • Biasca

  • FUSC 211214/2021 - 14.12.2021
    Categorie: Altri cambiamenti

    Numero di pubblicazione: HR02-1005356843, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)

    Ceppi Gianpiero, in Coldrerio, CHE-451.476.881, impresa individuale (Nr. FUSC 237 del 06.12.2021, Pubbl. 1005350230).

    Nuova IDE:
    CHE-161.220.821 [finora: CHE-451.476.881].

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