• Alfredo Schoch, agenzia generale prodotti Merker

    TI
    gelöscht
    Handelsregister-Nr.: CH-514.1.010.960-9
    Branche: Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch)

    Alter der Firma

    -

    Umsatz in CHF

    -

    Haftung

    Inhaber

    Mitarbeiter

    -

    Aktive Marken

    -

    Auskünfte zu Alfredo Schoch, agenzia generale prodotti Merker

    Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.

    Management

    Es sind keine Personen im Management eingetragen.

    Quelle: SHAB

    Handelsregisterinformationen

    Quelle: SHAB

    Branche

    Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch)

    Firmenzweck (Originalsprache)

    La conduzione di un'agenzia di metallurgia ed elettrodomestici.

    Weitere Firmennamen

    Quelle: SHAB

    Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.

    Besitzverhältnisse

    Es liegen uns keine Angaben zu den Besitzverhältnissen vor.

    Beteiligungen

    Es liegen uns keine Angaben zu den Beteiligungen vor.

    Neueste SHAB-Meldungen: Alfredo Schoch, agenzia generale prodotti Merker

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    SHAB 210920/2021 - 20.09.2021
    Kategorien: Löschung

    Publikationsnummer: HR03-1005294831, Handelsregister-Amt Tessin, (501)

    Alfredo Schoch, agenzia generale prodotti Merker, in Maroggia, CHE-101.056.015, impresa individuale (Nr. FUSC 274 del 25.11.1987, p.4598). L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 153b vORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.

    SHAB 210806/2021 - 06.08.2021
    Kategorien: Andere gesetzliche Publikationen

    Publikationsnummer: BH07-0000002418, Handelsregister-Amt Tessin

    Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Decisione Data di pubblicazione: SHAB 06.08.2021 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Disposizione secondo l'art. 153b vORC, Alfredo Schoch, agenzia generale prodotti Merker Organizzazioni interessate: Alfredo Schoch, agenzia generale prodotti Merker CHE-101.056.015

  • Maroggia Situazione iniziale: Assenza di un valido domicilio legale Disposizione: Nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 segg. della vecchia Ordinanza sul registro di commercio in vigore fino al 31.12.2020 (vORC) avviata nei confronti di: Alfredo Schoch, agenzia generale prodotti Merker, Maroggia (CHE-101.056.015), ritenuto che I. secondo l'art. 153a cpv. 1 vORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un'impresa individuale presumibilmente non dispone più di un valido domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima al titolare di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all'art. 153a cpv. 2 lett. a vORC, la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 vORC). Secondo l'art. 153b cpv. 1 vORC se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel FUSC entro il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio emana una decisone circa la cancellazione dell'impresa individuale, gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 del vecchio Codice delle obbligazioni (vCO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 vCO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. Tagmann, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Secondo la cifra 4 dell'allegato all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscosso un emolumento tra CHF 50.00 e 200.00. L'art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell'emolumento e sono calcolati separatamente; II. lo scrivente ufficio è stato informato che l'ente giuridico in oggetto non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata del 28 luglio 2017, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, il titolare dell'impresa individuale in oggetto è stato diffidato a notificare un domicilio legale valido. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio, in quanto non recapitabile. Mediante pubblicazione nel FUSC del 24 agosto 2017, è stato intimato nuovamente alla persona obbligata alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Questo termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. Di conseguenza l'impresa individuale in oggetto è da considerarsi priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede e deve essere cancellata d'ufficio dal registro di commercio; III. considerato il dispendio orario necessario per la procedura, si giustifica nel caso concreto di fissare l'emolumento della diffida a CHF 200.00. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 100.00; sulla base dell'art. 153b vORC, decide:
    1. L'impresa individuale Alfredo Schoch, agenzia generale prodotti Merker, Maroggia, è cancellata d'ufficio dal registro di commercio.
    2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue: L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 153b vORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.
    3. L'emolumento per l'iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano a CHF 6.00 per le spese postali e CHF 30.00 per le pubblicazioni nel FUSC.
    4. È inflitta un'ammenda di CHF 100.00 a carico del titolare.
    5. Gli emolumenti relativi all'iscrizione nel registro di commercio e alla diffida, nonché gli esborsi e l'ammenda, pari ad un totale di CHF 366.00, sono posti a carico del titolare.
    6. Ritenuto come il titolare risulti irreperibile, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC (art. 153b cpv. 2 lett. b vORC).
    7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione. Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari. Organo decisionale: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 14.09.2021

    Punto di contatto: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio Via A. Tognola 7
  • Biasca

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