• Lorenzo Calvi

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    N° registro commercio: CH-501.1.022.344-7
    Ramo economico: Esercizio delle studi medici e dentistici

    Età dell'azienda

    1 Anno

    Fatturato in CHF

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    Informazioni su Lorenzo Calvi

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    Su Lorenzo Calvi

    • Lorenzo Calvi ha sede a Chiasso ed è attiva. Essa è una Ditta individuale ed èattiva nel settore «Esercizio delle studi medici e dentistici».
    • Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 22.11.2022.
    • Il 12.02.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
    • L'IDI della azienda è CHE-226.675.979.
    • 2 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: BENISANA GmbH, GFC TRANSPORT ED ALTRO Sagl.

    Informazioni sul registro di commercio

    Fonte: FUSC

    Ramo economico

    Esercizio delle studi medici e dentistici

    Scopo

    Esercizio della professione medica.

    Altri nomi dell'azienda

    Fonte: FUSC

    Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.

    Assetto proprietario

    Partecipazioni

    Non siamo al corrente di nessuna partecipazione.

    Ultimi comunicati FUSC: Lorenzo Calvi

    FUSC 240212/2024 - 12.02.2024
    Categorie: Altre pubblicazioni giuridiche

    Numero di pubblicazione: BH07-0000004293, Ufficio del registro di commercio Ticino

    "Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Decisione Data di pubblicazione: SHAB 12.02.2024 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Disposizione secondo l'art. 934a CO, Lorenzo Calvi Organizzazioni interessate: Lorenzo Calvi CHE-226.675.979 Corso San Gottardo 6a

  • Chiasso Situazione iniziale: Mancanza di un valido domicilio legale Disposizione: nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 934a del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di: Lorenzo Calvi, Chiasso (CHE-226.675.979), ritenuto che I. secondo l'art. 934a cpv. 1 CO se un'impresa individuale non dispone più di un valido domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio la cancella d'ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sia rimasta infruttuosa. Secondo l'art. 152 cpv. 1 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l'ufficio del registro di commercio ingiunge all'ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l'iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all'ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L'art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l'iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l'ammenda di cui all'articolo 940 CO (lett. d). L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n.
  • ad art. 152). Chi occasiona una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell'allegato all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L'art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell'emolumento e sono calcolati separatamente. II. l'ente giuridico in oggetto è risultato privo di un valido domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Con lettera raccomandata del 15.05.2023, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio e a quello del titolare, lo scrivente ufficio ha diffidato l'impresa individuale in oggetto a notificare un domicilio legale valido entro il termine di 30 giorni. La busta dell'invio raccomandato è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con l'indicazione ""il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato"". Mediante pubblicazione nel FUSC del 22.06.2023, è stato quindi nuovamente intimato alla persona obbligata alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro il termine di 30 giorni. Detto termine è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una notificazione con il nuovo domicilio legale. La diffida con l'assegnazione di un ulteriore termine di 30 giorni è stata pubblicata nel FUSC in data 17.10.2023, come previsto dall'art. 934a cpv. 1 CO. Anche questo termine è scaduto infruttuoso. Di conseguenza l'impresa individuale in questione deve essere cancellata d'ufficio dal registro di commercio, in quanto priva di un valido domicilio legale nel comune di sede; III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è stabilito un emolumento pari a CHF 200. Ritenuto come la persona tenuta alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 400; sulla base dell'art. 153 cpv. 1 ORC decide:
    1. L'impresa individuale Lorenzo Calvi, Chiasso, è cancellata d'ufficio dal registro di commercio.
    2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue: L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 934a cpv. 1 CO, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.
    3. L'emolumento per l'iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200. Gli esborsi ammontano a CHF 6 per gli invii postali e a CHF 30 per le pubblicazioni nel FUSC.
    4. È inflitta un'ammenda di CHF 400 a carico di Calvi Lorenzo.
    5. Gli emolumenti relativi all'iscrizione e alla diffida, gli esborsi e l'ammenda, per un totale di CHF 666, sono posti personalmente a carico di Calvi Lorenzo.
    6. Ritenuto come il titolare non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.
    7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari. Organo decisionale: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 13.03.2024

    Punto di contatto: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7
  • Biasca "

  • FUSC 231017/2023 - 17.10.2023
    Categorie: Altre pubblicazioni giuridiche

    Numero di pubblicazione: BH00-0000012097, Ufficio del registro di commercio Ticino

    Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Diffida in base dell'ORC Data di pubblicazione: SHAB 17.10.2023 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Diffida secondo altri articoli, Lorenzo Calvi Organizzazioni interessate: Lorenzo Calvi CHE-226.675.979 Corso San Gottardo 6a

  • Chiasso Indicazioni giuridiche complementari: L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 934a CO, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dal registro di commercio. L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l'ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO). Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 16.11.2023
    Punto di contatto: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7,
  • Biasca

  • FUSC 230622/2023 - 22.06.2023
    Categorie: Altre pubblicazioni giuridiche

    Numero di pubblicazione: BH00-0000011333, Ufficio del registro di commercio Ticino

    Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Diffida in base dell'ORC Data di pubblicazione: SHAB 22.06.2023 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Diffida secondo altri articoli, Lorenzo Calvi Organizzazioni interessate: Lorenzo Calvi CHE-226.675.979 Corso San Gottardo 6a

  • Chiasso Indicazioni giuridiche complementari: L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa (art.
  • CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l'ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO). Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 23.08.2023
    Punto di contatto: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7
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  • Lista dei risultati

    Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.

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