• Erni Anna Maria

    TI
    cancellata
    N° registro commercio: CH-500.1.002.131-7
    Ramo economico: Esercizio delle aziende gastronomiche

    Età dell'azienda

    -

    Fatturato in CHF

    -

    Responsabilità

    Proprietario

    Collaboratori

    -

    Marchi attivi

    -

    Informazioni su Erni Anna Maria

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    Dati di solvibilità

    Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda.
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    Informazioni economiche

    Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda.
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    Tempestività di pagamento

    Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate.
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    Estratto dell'ufficio di esecuzione

    Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati.
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    Informazioni sul registro di commercio

    Fonte: FUSC

    Ramo economico

    Esercizio delle aziende gastronomiche

    Scopo

    Gestione di un ristorante all'insegna "Ristorante Al Vignaiolo".

    Altri nomi dell'azienda

    Fonte: FUSC

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    Succursale (0)

    Assetto proprietario

    Non siamo al corrente di nessun assetto proprietario.

    Partecipazioni

    Non siamo al corrente di nessuna partecipazione.

    Ultimi comunicati FUSC: Erni Anna Maria

    FUSC 240112/2024 - 12.01.2024
    Categorie: Cancellazione

    Numero di pubblicazione: HR03-1005933225, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)

    Erni Anna Maria, in Bellinzona, CHE-103.123.421, impresa individuale (Nr. FUSC 68 del 06.04.2017, p.0, Pubbl. 3450809). L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 938 cpv. 2 CO.

    FUSC 231017/2023 - 17.10.2023
    Categorie: Altre pubblicazioni giuridiche

    Numero di pubblicazione: BH07-0000004099, Ufficio del registro di commercio Ticino

    Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Decisione Data di pubblicazione: SHAB 17.10.2023 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Disposizione secondo gli articoli 938 CO e 153 ORC, Erni Anna Maria Organizzazioni interessate: Erni Anna Maria CHE-103.123.421

  • Pianezzo Situazione iniziale: Iscrizione nel registro di commercio non aggiornata Disposizione: nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 938 del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di: Erni Anna Maria, Bellinzona (CHE-103.123.421), ritenuto che I. secondo l'art. 938 cpv. 1 CO l'ufficio del registro di commercio ingiunge agli interessati di adempiere l'obbligo d'iscrizione e impartisce loro un termine a tale scopo. Se gli interessati non ottemperano all'ingiunzione entro il termine impartito, procede d'ufficio alle iscrizioni prescritte (art. 938 cpv. 2 CO). Secondo l'art. 152 cpv. 1 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e
  • cpv. 1 CO, l'ufficio del registro di commercio ingiunge all'ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l'iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all'ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L'art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l'iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l'ammenda di cui all'articolo 940 CO (lett. d). L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Chi occasiona una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell'allegato all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L'art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell'emolumento e sono calcolati separatamente. II. lo scrivente ufficio ha constatato che il titolare dell'impresa individuale in oggetto è deceduto. Gli eredi non hanno tuttavia proceduto a notificare la cancellazione dal registro di commercio (art. 39 cpv. 2 ORC). Ritenuto come l'ente giuridico e le persone obbligate alla notificazione non fossero raggiungibili, lo scrivente ufficio ha pubblicato la diffida nel FUSC in data 09.11.2022, conformemente all'art. 152a cpv. 3 ORC. Il termine assegnato di 30 giorni per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una notificazione di cancellazione. Di conseguenza si rende necessaria un'iscrizione d'ufficio; III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 200.00; sulla base dell'art. 153 cpv. 1 ORC, decide:
    1. L'impresa individuale Erni Anna Maria, Bellinzona, è cancellata d'ufficio dal registro di commercio.
    2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue: L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 938 cpv. 2 CO.
    3. L'emolumento per l'iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano a CHF 30.00 per le pubblicazioni nel FUSC.
    4. Gli emolumenti per l'iscrizione e la diffida, nonché gli esborsi, pari ad un totale di CHF 260.00, sono posti s a carico dell'impresa individuale.
    5. Ritenuto come la composizione della comunione ereditaria non sia nota, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.
    6. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari. Organo decisionale: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 16.11.2023

    Punto di contatto: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7
  • Biasca

  • FUSC 221109/2022 - 09.11.2022
    Categorie: Altre pubblicazioni giuridiche

    Numero di pubblicazione: BH05-0000007408, Ufficio del registro di commercio Ticino

    Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Diffida in base a altri articoli del vORC Data di pubblicazione: SHAB 09.11.2022 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Diffida in base all'art. 938 cpv. 1 CO combinato con l'art. 152a cpv. 3 ORC, Erni Anna Maria Organizzazioni interessate: Erni Anna Maria CHE-103.123.421

  • Pianezzo Indicazioni giuridiche complementari: L'ente giuridico indicato presenta dei fatti iscritti nel registro di commercio che non corrispondono o non corrispondono più alle circostanze di fatto. Secondo l'art. 933 cpv. 1 CO ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta. Conformemente all'art. 938 cpv. 1 CO, l'ente giuridico è diffidato a notificare la pertinente iscrizione nel registro di commercio o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'iscrizione verrà eseguita d'ufficio (art. 938 cpv. 2 CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di iscrizione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l'ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO). Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 09.12.2022
    Punto di contatto: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7
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