• B.O.S.S. di Milani

    TI
    gelöscht
    Handelsregister-Nr.: CH-501.1.012.427-6
    Branche: Betreiben einer Druckerei und/oder Binderei

    Alter der Firma

    -

    Umsatz in CHF

    -

    Haftung

    Inhaber

    Mitarbeiter

    -

    Aktive Marken

    -

    Auskünfte zu B.O.S.S. di Milani

    Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.

    Management

    Es sind keine Personen im Management eingetragen.

    Quelle: SHAB

    Handelsregisterinformationen

    Quelle: SHAB

    Branche

    Betreiben einer Druckerei und/oder Binderei

    Firmenzweck (Originalsprache)

    Diffusione, tecniche commerciali ed istruzioni articoli di Stampa, tecniche di vendita e commercializzazioni di stampati commerciali e pubblicitari.

    Weitere Firmennamen

    Quelle: SHAB

    Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.

    Besitzverhältnisse

    Es liegen uns keine Angaben zu den Besitzverhältnissen vor.

    Beteiligungen

    Es liegen uns keine Angaben zu den Beteiligungen vor.

    Neueste SHAB-Meldungen: B.O.S.S. di Milani

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    SHAB 230524/2023 - 24.05.2023
    Kategorien: Löschung

    Publikationsnummer: HR03-1005752996, Handelsregister-Amt Tessin, (501)

    B.O.S.S. di Milani, in Bellinzona, CHE-114.754.809, impresa individuale (Nr. FUSC 68 del 06.04.2017, p.0, Pubbl. 3450673). L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 934a CO, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.

    SHAB 230320/2023 - 20.03.2023
    Kategorien: Andere gesetzliche Publikationen

    Publikationsnummer: BH07-0000003695, Handelsregister-Amt Tessin

    "Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Decisione Data di pubblicazione: SHAB 20.03.2023 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Disposizione secondo l'art. 934a CO, B.O.S.S. di Milani Organizzazioni interessate: B.O.S.S. di Milani CHE-114.754.809 Vicolo alla Cava 2

  • Giubiasco Situazione iniziale: Mancanza di un valido domicilio legale Disposizione: nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 934a del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di: B.O.S.S. di Milani, Bellinzona (CHE-114.754.809), ritenuto che I. secondo l'art. 934a cpv. 1 CO se un'impresa individuale non dispone più di un valido domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio la cancella d'ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sia rimasta infruttuosa. Secondo l'art. 152 cpv. 1 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e
  • cpv. 1 CO, l'ufficio del registro di commercio ingiunge all'ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l'iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all'ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L'art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l'iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l'ammenda di cui all'articolo 940 CO (lett. d). L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Chi occasiona una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell'allegato all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L'art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell'emolumento e sono calcolati separatamente. II. l'ente giuridico in oggetto è risultato privo di un valido domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Con lettera raccomandata del 09.06.2022, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato l'impresa individuale in oggetto a notificare un domicilio legale valido entro il termine di 30 giorni. La busta dell'invio raccomandato è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con l'indicazione ""non ritirato"". Mediante pubblicazione nel FUSC del 11.10.2022, è stato quindi nuovamente intimato alla persona obbligata alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro il termine di 30 giorni. Detto termine è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una notificazione con il nuovo domicilio legale. La diffida con l'assegnazione di un ulteriore termine di 30 giorni è stata pubblicata nel FUSC in data 30.12.2022, 03.01.2023 e 04.01.2023, come previsto dall'art. 934a cpv. 1 CO. Anche questo termine è scaduto infruttuoso. Di conseguenza l'impresa individuale in questione deve essere cancellata d'ufficio dal registro di commercio, in quanto priva di un valido domicilio legale nel comune di sede; III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è stabilito un emolumento pari a CHF 200.00. Ritenuto come la persona tenuta alla notificazione, durante la procedura in oggetto, si sia inizialmente manifestata, ma non abbia poi dato seguito a quanto richiesto per la notificazione di cancellazione e abbia quindi dimostrato disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 300.00; sulla base dell'art. 153 cpv. 1 ORC decide:
    1. L'impresa individuale B.O.S.S. di Milani, Bellinzona, è cancellata d'ufficio dal registro di commercio.
    2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue: B.O.S.S. di Milani, in Bellinzona, CHE-114.754.809, impresa individuale (Nr. FUSC 68 del 06.04.2017, p.0, Pubbl. 3450673). L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 934a CO, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.
    3. L'emolumento per l'iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano a CHF 6.00 per gli invii postali e a CHF 75.00 per le pubblicazioni nel FUSC.
    4. È inflitta un'ammenda di CHF 300.00 a carico di Bernardo Milani.
    5. Gli emolumenti relativi all'iscrizione e alla diffida, gli esborsi e l'ammenda, per un totale di CHF 611.00, sono posti personalmente a carico di Bernardo Milani.
    6. Ritenuto come il titolare non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.
    7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari. Organo decisionale: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 04.05.2023

    Punto di contatto: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7
  • Biasca "

  • SHAB 230104/2023 - 04.01.2023
    Kategorien: Andere gesetzliche Publikationen

    Publikationsnummer: BH00-0000009656, Handelsregister-Amt Tessin

    Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Diffida in base dell'ORC 2021 Data di pubblicazione: SHAB 04.01.2023, Pubblicazione ripetuta: 30.12.2022, 03.01.2023 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Diffida secondo altri articoli, B.O.S.S. di Milani

  • Pubblicazione Organizzazioni interessate: B.O.S.S. di Milani CHE-114.754.809 Vicolo alla Cava 2 6512 Giubiasco Indicazioni giuridiche: L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dopo tre pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 934a cpv. 2 CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l'ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO). Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 03.02.2023
    Punto di contatto: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7
  • Biasca

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